Descrizione
IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal sig. Ciafardini Donato in qualità di titolare dell’attività Smilz Pub di Ciafardini Donato con sede in Salcito (CB) alla Piazza M. Pietravalle n. 3/A, acquisita al protocollo dell’Ente in data 31/07/2024 al n. 3660, con la quale si chiedeva l’occupazione suolo pubblico e la chiusura al transito di un tratto di Piazza Pietravalle di fronte il civico 3/A dal giorno 10 al 31 agosto 2024 al fine del posizionamento su suolo pubblico di tavoli, sedie e similari a servizio dell’attività di bar/pizzeria;
Ravvisata la necessità di provvedere a regolamentare il traffico in Piazza Regina Elena e Piazza Michele Pietravalle nei giorni dal 10 al 31 agosto 2024;
Considerato quindi la necessità, a tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza della circolazione stradale e dell’incolumità delle persone, nonché per garantire il regolare svolgimento dell’attività, di dover adottare provvedimento di sospensione della circolazione stradale nei giorni dal 10 agosto al 02 novembre p.v. in Piazza Regina Elena dal civico 25/A (ex La Locanda) al civico 27 e Piazza Michele Pietravalle dal civico 1 al civico 9/A;
Rilevata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 01/02/2005, n.3/L;
Visto l’art. 71 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Vista la Legge 225 del 24/02/1992 e ss.mm.ii. ove è previsto che il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile;
ORDINA
1. Che nei giorni dal 10 al 31 AGOSTO 2024 è fatto divieto di transito a tutti gli autoveicoli in Piazza Regina Elena dal civico 25/A (ex La Locanda) al civico 27 e in Piazza Michele Pietravalle dal civico 1 al civico 9/A, per consentire il posizionamento su suolo pubblico di tavoli, sedie e similari a servizio dell’attività di bar/pizzeria denominata Smilz Pub;
2. Che le limitazioni sopra dette saranno rese note, oltre che mediante la diffusione della presente ordinanza, con apposita segnaletica stradale;
3. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7, comma 14 del citato D.Lgs 285/1992;
4. Gli agenti di forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della esecuzione del presente provvedimento;
5. Che sia affissa copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, in aggiunta alla segnaletica stradale lungo il tracciato e negli altri luoghi pubblici;
6. I divieti di cui sopra NON trovano applicazione per i veicoli di seguito elencati:
- mezzi di emergenza, soccorso e Protezione Civile;
- mezzi delle Forze dell’Ordine;
- mezzi autorizzati dei soggetti deputati all’allestimento ed alla gestione della manifestazione.
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Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2024, 13:52