Descrizione
ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza n. 3 /2024 | Prot n. 2972 del 24/06/2024R.A. n. 182 |
OGGETTO: CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO NEL COMUNE DI SALCITO – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 37/2024: GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI
IL SINDACO
Premesso che:
- all’interno del territorio comunale ci sono aree e spazi di proprietà privata per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi
di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale; con particolare
riferimento al centro urbano vi sono aree verdi e giardini privati lasciati in completo stato di abbandono;
- in agro di Salcito vi sono vaste aree private boscate, cespugliate ed arborate anch’esse in
stato di abbandono che possono costituire un pericolo per lo sviluppo di incendi, soprattutto durante l’estate;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 14/06/2024 avente ad oggetto “DECRETO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI – ANNO 2024” notificata con nota del Servizio Protezione Civile regionale prot. n. 81067 del 14/06/2024, acquisita in data 17/06/2024 al prot. n. 2842 del Comune di Salcito, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha stabilito le principali indicazioni, disposizioni e divieti, in relazione alla grave pericolosità per incendi boschivi;
Richiamate in particolare le disposizioni riportate nell’allegato A) al citato provvedimento;
Considerato che la presenza di aree boschive abbandonate, stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni privati, può:
- dare luogo, con l’approssimarsi della stagione estiva, ad incendi;
- causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l’igiene e la sanità pubblica, dato che favorisce il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti in genere, topi, rettili ecc.;
- nascondere o rendere invisibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o causare restringimenti della carreggiata;
- facilitare l’ulteriore diffusione di vegetazione infestate.
Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono un potenziale pericolo per la sicurezza, l’igiene ed il benessere dei cittadini oltre che un danno all’immagine del territorio;
Rilevato che le cause degli incendi sono imputabili in gran parte all’ incuria e all’abbandono dei suoli edificatori, fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura da parte dei proprietari o di altri aventi titolo e che tale situazione, con l’arrivo della stagione estiva, costituisce grave pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;
Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che il pregiudizio all’immagine e al decoro cittadino;
Ritenuto utile sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di aree boscate, prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, anche controllando costantemente la crescita delle essenze arboree nei terreni e nelle aree verdi, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità delle strade e degli spazi pubblici;
Ritenuto inoltre necessario dover assumere opportuno provvedimento in ordine all’obbligo di manutenzione e taglio dei rami, siepi ed essenze arboree, sia per aree boscate abbandonate che per terreni privati confinanti con strade comunali, provinciali o private ad uso pubblico, che possano favorire lo sviluppo di incendi nonché arrecare disagi all’utenza pubblica (restringimenti di carreggiata, danneggiamenti alla stradale, riduzione della visibilità della segnaletica e della pubblica illuminazione);
Visti gli art. 892, 894, 895 e 896 del codice Civile;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 14/06/2024;
Visto il nuovo Codice della strada e successive modificazioni e integrazioni e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto l’art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000, n 267; Visto lo Statuto Comunale:
ORDINA
ai proprietari di aree boscate, di giardini e/o conduttori di orti, di terreni incolti o coltivati, di aree artigianali/industriali dismesse, di aree verdi in genere,
DI ATTENERSI alle disposizioni di cui all’allegato A) al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37/2024, per quanto pertinenti, nonché:
DI PROVVEDERE:
- allo sfalcio di arbusti ed erbe infestanti, alla loro rimozione ed eventuale diserbo (ove consentito);
- a porre in essere i necessari interventi di pulizia di sottoboschi, giardini e verde privato in genere, riguardo particolare alle aree poste in prossimità delle strade e degli spazi pubblici;
- a provvedere alla regolarizzazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine privato sul ciglio stradale,
con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali;
- a mantenere in perfetto stato di conservazione le essenze arboree prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurando le necessarie manutenzioni;
- ad effettuare il taglio di rami, arbusti e quant’altro possa impedire o limitare la visibilità nonché una sicura circolazione sulle strade aperte al pubblico transito;
- ad effettuare tali interventi in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di evitare
incendi e, di preservare la salute ed il benessere pubblico, oltre che l’ordine ed il decoro cittadino;
Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata, in ragione delle motivazioni suesposte (pericolo d’incendio, sicurezza veicolare e pedonale, incolumità – igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano).
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune di Salcito;
la notifica della presente Ordinanza al Servizio Protezione Civile regionale e alla Prefettura di Campobasso.
Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Molise entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199.
Dalla Residenza Municipale, addì 24/06/2024
Il Sindaco
Giovanni Galli
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Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2024, 20:31